LA REGOLA TRINITARIA.
CONCETTO DI REGOLA RELIGISA.
Per Regola s’intende l’insieme di norme che governano la vita di coloro che appartengono ad un Ordine monastico o religioso. Ogni Regola costituisce l’identità dell’istituzione che se la dà: ne contiene il nome, lo scopo ed il fine che si prefigge. Le Regole si chiamano religiose perché s’ispirano al Vangelo. Nel mondo cristiano occidentale vi sono quattro Regole riconosciute dalla Chiesa cattolica. L’Agostiniana scritta da S. Agostino (354 – 426). La Benedettina scritta da S. Benedetto (480 – 547) che s’ispira sostanzialmente alla Regola di S. Basilio (329- 379), è alla base della vita monastica della sfera cristiana occidentale. La Trinitaria scritta per disciplinare la vita dei religiosi dell’Ordine della santa Trinità e degli schiavi. È stata approvata 17 dicembre 1198 dal papa Innocenzo III (1160 – 1216) eletto papa l’8 gennaio 1198. La Francescana scritta per i Frati Minori, detti Francescani dal loro fondatore S. Francesco d’Assisi (1182 – 1226). S. Francesco scrisse una prima regola di vita che presentò ad Innocenzo III nel 1210, insieme alla richiesta del riconoscimento dell’Ordine. Il papa riconobbe l’Ordine, acconsentì che i frati vivessero secondo la loro regola di vita, ma non la promulgò; per questo è detta Regola non Bollata. Onorio III (1150 – 1227), eletto papa nel 1216, il 29 novembre 1223 con la Bolla “Solet annuere”, approvò una nuova Regola scritta sulla struttura della prima. Il concilio Lateranense IV, presieduto da Innocenzo nel 1215, stabilì alla norma XIII che non dovevano essere scritte altre Regole religiose. Gli Ordini successivi si diedero le Costituzioni, norme di vita religiosa ispirate a Regole precedenti. Il primo Ordine a subire le conseguenze della norma XIII, fu quello dei Frati Predicatori, detti Domenicani dal nome del loro fondatore S. Domenico da Guzmàm (1170 – 1221). S. Domenico nell’ottobre del 1215 si recò a Roma per accompagnare il vescovo Folco di Tolosa che partecipava al concilio. Chiese ed ottenne dal papa il riconoscimento verbale dell’Ordine. Sarà Onorio III, il 22 dicembre 1216, con la Bolla “Religiosam vitam”, ad approvare ufficialmente l’Ordine e le Costituzioni, che si ispiravano alla Regola di S. Agostino.
Regola dell’Ordine della Santissima Trinità (testo tradotto in italiano dal latino)
Bolla OPERANTE DIVINE DISPOSITIONIS del 17 dicembre 1198.
Innocenzo III approva la Regola dell’Ordine. (Archivio segreto vaticano: Rog. Vat., vol. 4, ff. 126v-128r.) Josef J. Gross, The Trinitarians’ Rule of Live: Textes of the Six Principal Editions, Rome 1983, pp. 9-15. Il testo è stato preso dal libro: Regola E Costituzioni Dei Frati Dell’Ordine Della SS.ma Trinità, edizione del 1985.
Innocenzo, vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Giovanni, Ministro, e ai frati della Santa Trinità, salute ed apostolica benedizione; posti, per divina disposizione, al vertice della sede apostolica, Noi dobbiamo assecondare i sentimenti religiosi e, quando procedono dalla radice della carità, portarli a compimento, specialmente quando ciò che si cerca e di Gesù Cristo, e l’utilità comune e anteposta a quella privata. Poiché, dunque, tu diletto figlio in Cristo, fra Giovanni, Ministro, tempo fa ti presentasti a noi e ti desti premura di manifestarci umilmente il tuo proposito, che si ritiene avere avuto origine da ispirazione divina, chiedendo che la tua intenzione fosse confermata dall’autorità apostolica, Noi, per meglio conoscere il tuo desiderio, fondato in Cristo, fuori del quale non può essere posto stabile fondamento, giudicammo opportuno inviarti con nostre Lettere al Venerabile Nostro Fratello (…), vescovo, e al diletto figlio (…), abate di San Vittore, parigini, affinché da essi, che meglio conoscono il tuo desiderio, informati della tua intenzione e del frutto della tua intenzione, dell’istituzione dell’Ordine e del suo modo di vivere, potessimo con maggior sicurezza e maggior efficacia concederti il Nostro assenso. Poiché, come meglio abbiamo conosciuto dalle loro lettere, è evidente che voi desiderate più l’interesse di Cristo che il vostro, Noi, volendo che vi assista la protezione apostolica, con l’autorità delle presenti Lettere, concediamo a voi e ai vostri successori la Regola secondo la quale dovete vivere, il cui contenuto il vescovo e l’abate suddetti ci hanno trasmesso allegato alle loro lettere, insieme a quanto, secondo la nostra disposizione e la tua richiesta, o figlio, Ministro, abbiamo creduto di dovervi aggiungere; e stabiliamo che la concessione resti immutata in perpetuo. Il loro contenuto abbiamo disposto che, per sua maggiore chiarezza, fosse qui sotto riportato.
Nel nome della santa e individua Trinità.
1. I frati della casa della Santa Trinità vivano sotto l’obbedienza del prelato della loro casa, che si chiamerà Ministro, in castità e senza nulla di proprio.
2. Tutti i beni, da qualunque parte provengano lecitamente, li dividano in tre parti uguali; ed in quanto due parti saranno sufficienti, compiano con esse opere di misericordia, provvedendo insieme ed in giusta misura al proprio sostentamento e a quello dei domestici, che per necessità hanno a servizio. La terza parte, invece, sia riservata per la redenzione degli schiavi che sono stati incarcerati dai pagani per la fede di Cristo; pagando un prezzo ragionevole per il loro riscatto oppure per il riscatto di schiavi pagani, perché poi, a prezzo conveniente e con retta intenzione, sia liberato lo schiavo cristiano commutandolo, secondo meriti e stato delle persone, con lo schiavo pagano. Qualora fosse stato offerto del denaro o qualche altra cosa, anche se data per uno scopo proprio e specifico, un terzo, sempre con il consenso del donatore, sia messa da parte, altrimenti non venga accettata, eccettuati terreni, prati, vigne, boschi, edifici, allevamenti e cose simili. Gli utili che ne derivano, detratte le spese – tolta, cioè, la metà per le spese – siano divisi in tre parti uguali; ma se comportano poca o nessuna spesa, siano tutti divisi. Quando però fossero stati dati, o avessero avuto per iniziativa propria, panni, calzature o cose simili di poco conto, d’uso necessario, che non conviene vendere o conservare, non se ne faccia la divisione, a meno che non sia parso conveniente farlo al Ministro dei frati. Di tali cose, se è possibile, se ne deliberi in capitolo ogni domenica. Se però le cose suddette, come panni, terreni, allevamenti o cose di poco conto fossero vendute, il prezzo che se ne ricava sia diviso in tre parti, come sopra.
3. Tutte le chiese di quest’Ordine siano intitolate al nome della Santa Trinità e siano di struttura semplice.
4. I frati in una medesima casa possono essere tre chierici e tre laici, e inoltre uno che sia il procuratore – il quale, come si e detto, non sia chiamato procuratore, ma Ministro: per esempio: fra A., Ministro della casa della Santa Trinità – al quale i frati devono promettere e prestare obbedienza.
5. Il Ministro provveda fedelmente a tutti i suoi frati come a se stesso.
6. Gli indumenti siano di lana, e bianchi; a ciascuno è permesso avere una sola pelliccia e calzoni che, stando a letto, non devono togliersi.
7. Dormano in stoffe di lana, così da non avere assolutamente nelle proprie case – tranne che per gli ammalati – lettiere morbide o materassi. Possono però avere il guanciale per appoggiarvi il capo.
8. Sui mantelli dei frati siano posti i segni sacri.
9. Non cavalchino cavalli, e neppure li abbiano, ma è loro permesso cavalcare soltanto asini, dati, prestati o presi dai loro allevamenti.
10. Il vino che i frati devono bere sia temperato, di modo che possa bersi con sobrietà.
11. Digiunino dal 13 settembre il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato, a meno che non capiti una festa solenne, fino a Pasqua: in modo però che, dall’avvento fino alla Natività del Signore e dalla quinquagesima fino a Pasqua, eccettuate le domeniche, digiunino con cibo quaresimale; facciano similmente altri digiuni, che la Chiesa è solita celebrare. Il Ministro può, tuttavia, qualche volta mitigare con discrezione il digiuno a causa dell’età, per viaggio o per altro giusto motivo o, esaminatane la possibilità, anche aumentarlo.
12. È lecito mangiare carne, offerte da persone di fuori o prese dai propri allevamenti, nei giorni di domenica da Pasqua fino all’avvento del Signore e da Natale fino alla settuagesima, e nella Natività, Epifania, e Ascensione del Signore, nell’Assunzione e nella Purificazione della beata Maria e nella festa di Tutti i Santi.
13. Nulla comprino per il vitto tranne il pane e il companatico – ossia fave, piselli e legumi del genere – gli erbaggi, l’olio, le uova, il latte, i formaggi e la frutta. Ma non è lecito comprare né carni né pesci né vino, se non per i bisogni degli infermi o dei deboli di salute o per i poveri, oppure nelle grandi solennità. E’ peraltro permesso comprare animali di allevamento e nutrirli. Quando però sono in viaggio o in pellegrinaggio, è loro concesso di comprare, ma moderatamente e se è necessario, vino e pesce durante la quaresima; e se viene loro data qualche cosa, vivano di essa e il rimanente lo dividano in tre parti. Ma se si sono messi in viaggio per redimere gli schiavi, tutto quello che viene loro dato, detratte le spese, devono impiegarlo totalmente per la redenzione degli schiavi.
14. Nelle città, nelle borgate o nei villaggi in cui hanno case proprie, al di fuori di esse, se non eventualmente in casa religiosa, anche se da chiunque pregati, non mangino né bevano assolutamente nulla, fuorché acqua in case oneste; non presumano di pernottare fuori delle predette case. Non mangino né bevano mai in taverne o in simili luoghi malfamati. Chi avesse osato fare ciò, soggiaccia a grave pena, secondo il giudizio del Ministro.
15. Tale sia la carità tra i frati chierici e laici, che abbiano lo stesso cibo, vestito, dormitorio, refettorio e la stessa mensa.
16. Gli infermi dormano e mangino da parte; alla loro assistenza sia deputato qualche converso laico o chierico, che procuri loro le cose necessarie e le somministri come devono essere somministrate. Si ammoniscano tuttavia i malati di non chiedere cibi lauti o troppo sontuosi, contenti piuttosto di una sobrietà conveniente e sana.
17. (La cura degli ospiti, dei poveri e di tutti i viandanti) sia affidata ad un frate tra i più prudenti e benevoli, il quale li ascolti e, se sarà il caso, dia loro il conforto della carità. Chieda tuttavia a quelli che crede di dover accogliere, se sono disposti ad accontentarsi di quanto è servito ai frati. Non e certo conveniente che alcuno sia ammesso a pasti abbondanti e costosi. Ma quel che c’è da dare, lo si dia con gioia, a nessuno sia resa offesa per offesa. Se qualcuno, specialmente religioso, chiede ospitalità, sia accolto benevolmente e servito con carità, secondo le possibilità della casa. Non si dia però agli ospiti né avena né altro al posto dell’avena, se essi si trovano in città o villaggi o dove essa possa trovarsi in vendita, a meno che gli ospiti non siano religiosi, o tali che non l’abbiano a portata di mano o non possano comprarla. Se poi gli ospiti non l’avessero trovata in vendita e se ne trova nella casa in cui sono stati accolti, sia loro fornita a prezzo conveniente.
18. Nessun frate laico o chierico sia possibilmente senza una sua mansione. Ma se qualcuno non volesse lavorare pur essendone in grado, lo si obblighi a lasciare il suo posto, poiché l’Apostolo dice: “Chi non vuol lavorare, neppure mangi”.
19. Osservino il silenzio sempre nella loro chiesa, sempre nel refettorio, sempre nel dormitorio. È permesso parlare di cose necessarie in altri luoghi, in tempi adatti, a bassa voce, con umiltà e decoro; fuori dei luoghi predetti, il loro parlare sia dovunque onesto e senza scandalo. Così pure tutto il loro contegno, comportamento, vita, modo di agire e ogni altra cosa siano in essi trovati dignitosi.
20. Se è possibile, ogni domenica nelle singole case il Ministro tenga il capitolo con i frati, e frati al Ministro e il Ministro ai frati rendano conto fedelmente degli affari della casa e delle cose date alla casa e ai frati, affinché sia destinata la terza parte alla redenzione degli schiavi.
21. Similmente ogni domenica, se è possibile, si faccia un’esortazione non solo ai frati, ma anche ai domestici della casa, secondo la loro capacità, e siano esortati con semplicità su quanto devono credere o fare.
22. Su tutte le cose e sugli alterchi i frati siano giudicati in capitolo.
23. Nessun frate accusi pubblicamente un suo confratello, se non può dare una prova sicura. Chi avrà fatto ciò, subisca la pena che avrebbe dovuto subire il reo nel caso che fosse stata provata la sua colpevolezza, a meno che per qualche motivo valido il Ministro non abbia voluto soprassedere. Quelli che eventualmente avessero dato scandalo o fatto qualcosa di simile o, non sia mai, si fossero percossi a vicenda, soggiacciano a pena maggiore o minore, a discrezione del Ministro. Se qualche frate avesse mancato nei confronti di un altro frate, cioè contro un altro frate e lo sappia solo chi ha ricevuto l’offesa, questi sopporti pazientemente anche se è innocente; e quando gli animi si saranno calmati, ammonisca e riprenda l’altro con dolcezza ed in modo fraterno da solo a solo fino a tre volte, perché faccia penitenza di ciò che ha commesso, e si astenga in seguito da simili mancanze. Se non gli avrà dato ascolto, lo dica al Ministro e questi lo riprenda in segreto, secondo quello che vedrà conveniente al suo bene. Se invece chi ha dato scandalo vuol riparare spontaneamente, si distenda con tutta la persona ai piedi dello scandalizzato chiedendo perdono, e se non basta una volta, lo ripeta fino a tre volte. Ma se il fatto fosse avvenuto in pubblico, qualunque sia la penitenza che ne seguirà, questa sia la prima – la prostrazione, cioè, di tutto il corpo ai piedi del Ministro con la richiesta del perdono -; poi sia ripreso a giudizio del medesimo.
24. Il capitolo generale si celebri una volta all’anno, e si tenga nell’ottava di Pentecoste.
25. Se per necessità della casa si dovesse contrarre qualche debito, questo sia prima proposto ai frati in capitolo, e sia fatto con il loro consiglio e consenso, per evitare così sospetti e mormorazioni.
26. Se qualcuno avesse arrecato danno ai beni della casa e fosse necessario ricorrere al giudice, non lo si faccia prima che egli venga ammonito con carità, in primo luogo dai frati e poi similmente da altri vicini.
27. L’elezione del Ministro sia fatta per comune deliberazione dei frati, e non si elegga secondo la dignità dei natali, ma secondo il merito della vita e la dottrina della sapienza. Chi viene eletto sia sacerdote o chierico idoneo agli ordini. Ma il Ministro, sia maggiore che minore, sia sacerdote.
28. Il Ministro maggiore può ascoltare la confessione dei frati di tutta la comunità del medesimo Ordine. Il Ministro minore invece ascolti le confessioni dei frati della casa, purché la vergogna, per qualche ripetuta trasgressione, non offra l’occasione di confessarsi dai propri Superiori più raramente e con minore schiettezza di quanto convenga.
29. Il Ministro provveda con premura a osservare in tutto i precetti della Regola, come gli altri frati.
30. Se dopo essere stato eletto egli meritasse di essere deposto per qualche colpa, sia deposto dal Ministro maggiore, dopo aver convocato tre o quattro Ministri minori, e al suo posto sia messo un altro che ne sia degno. Se però per la distanza dei luoghi o per altra ragionevole causa il Ministro maggiore non potesse fare questo, affidi l’incarico a dei Ministri minori più timorati; e ciò che essi avranno fatto, sia ritenuto ratificato dall’autorità del maggiore. Se poi per colpe gravi fosse da riprendere o da deporre il Ministro maggiore, ciò sia fatto da quattro o cinque Ministri del medesimo Ordine tra i più timorati, che però devono essere eletti a tale scopo dal capitolo generale.
31. Se qualcuno volesse essere frate di quest’Ordine, all’inizio serva Dio nell’Ordine per un anno a spese proprie, tranne il vitto, ritenendo il suo vestiario e tutte le sue cose; e dopo un anno, se al Ministro della casa, ai frati e a lui sembrerà cosa buona e conveniente e vi sarà posto, sia ricevuto. Nulla tuttavia si esiga per la sua ammissione. Se però desse qualche cosa gratuitamente, la si accetti, purché sia tale che non sembri derivarne controversia alla Chiesa. Se sulla condotta di qualcuno vi fossero motivi di dubbio, si faccia di lui una prova più lunga. Se prima dell’ammissione qualcuno si fosse comportato con insubordinazione o insofferenza della disciplina e, a giudizio del Ministro, non avesse emendato i suoi costumi, gli si dia con semplicità licenza di andarsene con tutto ciò che aveva portato con sé. Nessuno sia ricevuto nell’Ordine se prima non risulta che ha compiuto venti anni. La professione sia rimessa al giudizio del Ministro.
32. Non accettino dalle mani di un laico pegni, tranne le decime, con licenza del proprio vescovo.
33. Non facciano giuramenti, se non per grande necessità con il permesso del Ministro o per ordine del loro vescovo o di altri che faccia le veci della Sede Apostolica, e ciò per causa onesta e giusta.
34. Se in una cosa messa in vendita è stato notato qualche difetto, lo si indichi al compratore.
35. Non è loro consentito accettare deposito d’oro o d’argento o di denaro.
36. Nello stesso giorno in cui arriva o viene portato un infermo, questi si confessi dei suoi peccati e si comunichi.
37. Ogni lunedì, eccetto che nelle ottave di Pasqua, Pentecoste, Natività del Signore, Circoncisione ed Epifania e nelle festività che vengono proclamate da osservare, finita la messa per i fedeli, si faccia nel cimitero l’assoluzione dei fedeli defunti.
38. Ogni notte, almeno nell’ospizio alla presenza dei poveri, si preghi in comune per lo stato e la pace della Santa Romana Chiesa e di tutta la cristianità, per i benefattori e per coloro per i quali la Chiesa è solita pregare.
39. Nelle ore canoniche osservino la consuetudine del beato Vittore, a meno che pause, altre prolissità e uffici notturni non debbano essere tralasciati, su consiglio d’uomini pii e devoti, per il lavoro e la scarsità di quelli che svolgono il servizio. Per il loro piccolo numero, infatti, non sono tenuti a fare pause tanto lunghe nel salmeggiare, né ad alzarsi tanto presto.
40. Similmente nella rasatura i chierici seguano l’Ordine di San Vittore. I laici invece non radano la barba, ma la lascino crescere modestamente. A nessuno (assolutamente, è lecito infrangere o contravvenire con temeraria presunzione a questo scritto) della nostra concessione e costituzione. (Se qualcuno poi osasse tentare di fare ciò, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo).
Dato (nel Laterano, il 17 dicembre dell’anno dell’Incarnazione del Signore 1198, nel primo anno del Nostro Pontificato).
Testo originale in Latino
PROOEMIUM
Inter religiosas familias, quae decursu saeculorum tanquam Spiritus donum in Ecclesia exortae sunt, adnumeratur Ordo Sanc¬tae Trinitatis, qui in Christi sequela per ministerium caritatis redemptivae, servitio fidei, ad gloriam Dei Un:us et Trini se devovet. Sanctus Ioannes de Matha, cooperante, iuxta traditionem, sancto Felice, hunc Ordinem, nutu Dei, condidit apud Cervum¬frigidum (Cerfroid), dioecesis Meldensis, circa annum 1194. Innocentius papa tertius, Bulla « Operante divine dispositio¬nis », Ordinem et Regulam approbavit anno 1198. Probante vero Clemente papa VIII, Brevi « Ad militantis Ecclesiae regimen » diei 20 augusti 1599, Ordo reformatus fuit a S. Ioanne Bapti.sta a Conceptione. Regula, adiunctis temporum diversis, auctoritate apostolica fuit accommodata, praecipue Bulla « In Ordine vestro » a Cle¬mente IV, die 7 decembris anno 1267 data; atque Bulla « Saluta¬ribus Apostoli monitis » ab Urbano VIII, die 25 septembris anno 1631, promulgata. Ordinis autem patrimonium, cuius praecipuum fundamentum constituit Regula, novis elementis, traditione Ordinis admissis, labentibus saeculis, adauctum est. Praeter varios textus Regulae, hi sunt praecipui fontes ex quibus genuinum Patrimonium Ordinis eruitur: Bullae Summo¬rum Ponti f icum; documenta Ecclesiae; variae Constitutiones; libri consuetudinum ac caeremoniarum Ordinis; Capitulórum et Con¬gregationum generalium decreta et statuta; Ministrorum genera¬lium documenta; biographiae sanctorum et nostrorum religioso¬rum qui vitae sanctitate floruere; doctrina spiritualis Ordinis scrip¬torum, inter quos Sanctus Reformator Ioannes Baptista eminet.
I. – REGULA SANCTI JOHANNIS DE MATHA AB INNOCENTIO PAPA III APPROBATA
Innocentius papa III, bulla Operante divine dispositiorais dici 17 decembris 1198, hanc Fratrum Ordinis Sanctae Trinitatis Regulam approbavit. Archivio Segreto Vaticano: Reg. Vat., vol. 4, ff. 126v-128r. Joseph J. Gross. The Trinitarians’ Rule of Life: Texts of the Six Principal Editions (Rome 1983), pp. 9-15. (Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis) Johanni, ministro, et fratribus Sancte Trinitatis (salutem et apo¬stolicam benedictionem).
Operante divine dispositionis clementia in sedis apostolice specula constituti, piis debemus affectibus suffragari et eos cum a caritatis radice procedunt perducere ad effectum, presertim ubi quod queritur Iesu Christi est et private communis utilitas an¬tefertur. Sane cum tu, dilecte in Christo fili frater Johannes, minister, ad nostram olim presentiam accessisses et propositum tuum, quod ex inspiratione divina creditur processisse, nobis humiliter signifi¬care curasses, intentionem tuam postulans apostolico munimine confirmari, nos, ut desiderium tuum fundatum -in Christo, preter quem poni non potest stabile fundamentum, plenius nosceremus, ad venerabilem fratrem nostrum (…), episcopum, er dilectum fi¬lium (…), abbatem Sancti Victoris, Parisienses, cum nostris te duximus litteris remittendum, ut per eos, utpote qui desiderium tuum perfectius noverant, de intentione tua et intentionis fructu ac institutione ordinis et vivendi modo instructi, assensum nostrum tibi possemus securius et efficatius impertiri. Quia igitur, sicut ex eorum litteris cognovimus evidenter, Christi lucrum appetere videmini plusquam vestrum, volentes ut apostolicum vobis assit presidium, regulam iuxta quam vivere debeatis, cuius tenorem dicti episcopus et abbas suis nobis ínclu¬sum litteris transmiserunt cum hiis, que de dispositione nostra et petitione tua, fili, minister, duximus adiungenda, presentium VIII vobis et successoribus vcstris auctoritate concedimus et illibata perpetuo manere sanctimus; quorum tenorem, ut evidentius cxpri¬matur, inferius iussimus annotari.
In nomine sancte et individue Trinitatis. (1) Fratres domus Sancte Trinitatis sub obedientia prelati domus sue, qui minister vocabitur, in castitate et sine proprio vivant.
(2) Omnes res, undecumque licite veniant, in tres partes dividant equales; et in quantum due partes sufficient, exequantur ex illis opera misericordie, cum sui ipsorum et eis necessario famulantium moderata sustentatione. Tercia vero pars reservetur ad redemptionem captivorum qui sunt incarcerati pro fide Christi a paganis: vel dato precio rationabili pro redemptione ipsorum vel pro redemptione paganorum captivorum, ut postea rationabili commutatione et bona fide redimatur christianus pro pagano se¬cundum merita et statum personarum. Cum vero pecunia data fuerit vel aliquid aliud, licet specialiter et proprie detur ad aliquid, semper de consensu illius qui dederit, tercia pars separetur et aliter non recipiatur, exceptis terris, pratis, vineis, nemoribus, edificiis, nutrituris et huiusmodi. Fructus enim inde exeuntes deductis expensis – scilicet, medietate remota pro expensis – in tres partes dividentur equales; sed que paucas vel nullas recipiunt expensas, omnes dividantur. Cum vero panni vel calciamenta vel minuta huiusmodi, quibus necesse sit uti, que vendi vel conservari non expedit, data fuerint vel a se ipsis habue¬rint, non dividantur, nisi ministro domus et fratribus visum fuerit expedire; de quibus singulis dominicis diebus, si fieri potest, in capitulo deliberetur. Si tamen predicta, ut panni, terre, nutriture sive minuta venderentur, precium inde conveniens in tres partes, ut supra, dividatur.
(3) Omnes ecclesie istius ordinis intitulentur nomine Sancte Trinitatis et sint plani operis.
(4) Fratres possunt esse in una cohabitatione trcs clerici ct tres laici et preterea unus qui procurator sit – qui non procurator sed minister, ut dictum est, nominetur, ut: frater A., miuister domus Sanete Trinitatis – cui fratres repromittere ac impcndere obedientiam teneantur.
(5) Omnibus fratribus suis sicut sibimet minister fidelíter amministret.
(6) Vestimenta sint lanea et alba et li_ceat cis habere pellicias síngulis singulas et bracas quas iacentes non deponant.
(7) Iaceant in laneis, ita quod plumea fulcra vel culcitras, nisi in egritudine laborantes, in domibus propriis minime habeant. Cervical vero ad sustentationem capitis permittantur habere.
(8) In capis fratrum imponantur sígna.
(9) Equos non ascendant nec etiam habeant, sed asinos tan¬tum liceat ascendere datos vel accomodatos vel de propriis nutri¬turís susceptos.
(10) Vinum sumendum a fratribus taliter temperetur ut sobrie sumí valeat.
(11) Jeiunent ab idibus Septembris secunda; quarta et scxta feria et sabbato, nísí sollempnis fcstivitas intervenerit, usque ad Pascha: sic tamen, ut ab Adventu usque (ad) Nativitatem domi¬nicam et a Quinquagesima usque ad Pascha, exceptis dominicis diebus, in cibo quadragesimali ieiunent et alia similiter ieiunia que consuevit ecclesia celebrare. Potest tamen quandoque minister ieiunium cum discretione relaxare propter etatem ve] viam et aliam iustam causam vel facultate inspecta etiam augmentare.
(12) Carnibus datis ab hiis, qui foris sunt, vel sumptis de propriis nutrituris vesci liceat in dominicis diebus a Pascha usque ad Adventum Domini et a Natali usque ad Septuagesimam et in Nativitate et Epiphania Domini et in Ascensione Domini et As¬sumptione et Purificatione beate Marie et in festivitate Omnium Sanctorum.
(13) Nil emant ad victum preter panem et pulmentum – scilicet, fabas et pisa et huiusmodi legumina – holera, oleum, ova, lac, caseos et fructus. Sed neque carnes neque pisces sive vinum liceat emere, nisi ad necessitatem infirmorum vel minuto¬rum vel pauperum aut in magnis sollempnitatibus. Liceat tamen nutrituras emere et nutrire. Cum vero in itinere sive peregrinatione fuerint, liceat eis, sed parce, vinum emere et pisces in Quadragesima, si necesse fuerit; et siquid eis datum fuerit, inde vivant et residuum in tres partes dividant. Tamen si fuerint in via profecti ad redimendum captivos, quicquid eis datum fuerit, totum debent ponere in re¬demptionem captivorum preter expensas.
(14) In civitatibus, in villis sive castellis, in quibus proprias domos habuerint, nichil omnino extra domos illas, nisi forte in domo relígionis, etiamsi a quovis rogentur, comedant vel bibant, nisi forte aquam in domibus honestis; nec pernoctare presumant extra huiusmodi domos. Numquam in tabernis vel in huiusmodi locis inhonestis habitent, comedant vel bibant. Qui autem hoc presumpserit, iuxta arbitrium ministri gravi vindicte subiaceat.
(15) Talis sit karitas inter Fratres, clericos et laicos, ut eodem victu, vestitu, dormitorio, refectorio et eadem mensa utantur.
(16) Infirmi seorsum dormiant et comedant, ad quorum cu¬ram habendam conversus aliquis, laicus sive clericus, deputetur qui ea, que necessaria fuerint, inquirat et ministret; sicut fuerit ministrandum. Moneantur tamen infirmi ut lauta sive nimium sumptuosa cibaria non requirant, comoda potius et salubri mode¬ratione contenti.
(17) (Cura hospitum et pauperum et omnium euntium et redeuntium) uni de discretioribus et benignioribus fratribus iniun¬gatur, qui audiat eos et, ut expedire viderit, caritatis solatium amministret. Requirat tamen ab illis, quos crediderit admittendos, si eis que fratribus apponuntur velint esse contenti. Ad lauta qui¬dem et sumptuosa cibaria non oportet quemquam admitti. Que-cumque tamen prestanda sunt, cum hilaritate prestentur et nulli maledictum pro maledicto reddatur. Siquis, et maxime religiosus, ad hospitandum advenerit, benigne suscipiatur et caritative iuxta posse domus illi subministretur. Avena tamen vel alíud in loco avene hospitibus non detur, si fuerint in civitate vel opido vel ubi venalis inveniatur, nisi forte religiosi sint hospites vel tales qui ad manum non labeant et non emere possint. Si autem hospites venalem non invenerint et in domo qua suscepti fuerint inveniatur, congruenter eis prebeatur.
(18) Nullus frater, laicus vel clericus, sit, si fieri potest, sine proprio officio. Siquis vero laborare noluerit et potuerit, locum ipsum deserere compellatur, cum Apostolus dicat: Qui non la¬borat, non manducet.
(19) Silentium observent semper in ecclesia sua, semper in refectorio, semper in dormitorio. De necessariis tamen liceat loqui in aliis locis, temporibus aptis et remissa voce, humiliter et hone¬ste; et extra predicta loca ubique sermo eorum sit honestus et sine scandalo. Similiter et eorum omnis status, gestus, vita, actio et omnia alia honesta in eis reperiantur.
(20) Capitulum, si fieri potest, singulis dominícis diebus in singulís domibus minister cum fratribus suis teneat et de negotiis domus et domui sive fratribus datis, ut ad redemptionem captivo¬rum tercía pars deputetur, fratres ministro et minister fratribus rationem fideliter reddat.
(21) Non solum fratribus sed et familie domus pro capaci¬tate sua símiliter singulis dominicis diebus, si fieri potest, exhor¬tatio fiat et quid credere aut agere debeant simpliciter moneantur.
(22) De omnibus rebus et clamoribus in capitulo fratres iudi¬centur.
(23) Nullus fratrum fratrem suum in publico accuset, nisi bene possit probare. Qui autem hoc fecerit, penam subeat quam reus subiret, si convinci potuisset, nisi minister ex causa cum eo dispensare voluerit. Siqui scandalum vel alicluid huiusmodi fecerint vel, quod absit, se invicem percusserint, iuxta arbitrium ministri maiori vel minori vindicte subiaceant. Siquis frater in fratrem peccaverit, id est contra fratrem, id est eo solo sciente qui iniuriam passus est, sustineat patíenter, licet sit innocens; et cum quieverit commotio animorum, benigne et fraterne comoneat et corripiat eum usque ter inter s et ipsum solum et penitentiam agere de comisso et a similibus in posterum abstínere. Quod si non audierit, dicat ministro, et ille corripiat eum secreto secundum quod viderit saluti eiue expedire. Qui vero scandalum movit, si per se emendare volucrit, totum ante pedes scandalizati petens veniam se eatcndat, et si semel non sufficit, usque ter illud idem faciat. Si vero hoc in publicum venerit, quecumque secutura fuerit penitcntia, hec sit prior – scílicet, ante pedes ministri petendo veniam totius cor¬poris extensio – et postea secundum eius arbitriurn enIendctur.
(24) Generale capitulum seme] in anno celebretur, quod fieri debet in octavis Pentecostes.
(25) Si pro necessitate domus debitum fuerit aliquod contra¬hendum, prius in capitulo fratribus proponatur et cum eorum fiat consilio et assensu, ut sic et suspitiones et murmura evitentur.
(26) Siquisquam de substantia domus violentiam fecerit et ad iudicem oportuerit referri, non ante hoc fiat, quam caritative ille a fratribus primo, post ab aliis vicinis similiter moneatur.
(27) Elaectio ministri per commune fratrum consilium fiat, nec eligatur secundum dignitatem generis, s:.d secunduni vite meritum et sapientie doctrinarn. Illc vero qui eligitur sacerdos sit vel clericus ordinibus aptus. Minister vero, sive maior sive minor, sacerdos sit.
(28) Maior minister confessiones fratrum omni(am congrega¬tionum eiusdem ordinis audire potest. Minor vero minister omnium fratrum sue domus audiat confessiones, dummodo vere¬cundia repetití excessus occasionem minime prebeat tardius pre¬latis suis vel minus pure quam deceat confitendi.
(29) Sollicite vero minister provideat ut precepta regule sicut ceteri fratres per omnia teneat.
(30) Postquam vero electus fuerit, si ex culpa deponi me¬ruerit, per maiorem ministrutn, convocatis tribus vel quatuor mi¬nistris minoribus, deponatur et alius, qui dignus sit, loco eius subrogetur. Si vero pro remotione terrarum vel alia causa ratio¬nabili maior minister hoc facere non poterit, ministris minoribus magis religiosis committat; et quod illi fecerint auctoritate maioris ratum habeatur. Maior vero minister si pro excessibus corrigendis (sic!) vel deponendus sit, per quatuor aut quinque ministros eiusdem or¬dinis magis religiosos hoc fiat, qui tamen auctoritate generalis capituli ad hoc eligi debent.
(31) Siquis huius ordinis frater esse voluerit, primo per annum cum expensis suis preter victum, babitu suo et omnibus suis retentis, in ordine pro Deo serviat; et post annum, si bonum et conveniens videatur ministro domus et fratribus et i11i et locus vacaverit, recipiatur. Nichil tam?n pro recepfione stia exigatur. Siquid tamen gratis dederit, recipiatur, dum tamen tale sit de quo non vídeatur ecclesie litigium imminere. Si vero de cuiusquam moríbus visum fuerit dubitandum, prolixior de eo probatio ha¬beatur. Si ante receptionem aliquis se intemperanter habuerit et impatiens discipline et ad arbitrium ministri non emendaverit mores suos, tribuatur ci modeste licentia cum omnibus que attulit recedendi. In ordine vero aliquis non recipiatur, antequam annum videatur vicesimum complevisse. Professio vero in arbitrio mini¬stri relinquatur.
(32) Pignora non accipiant, nisi decimas cum liccntia sui episcopi de manu laici.
(33) Juramenta non faciant, nisi magna necessitate cum licentia ministri vel iussi subb episcopo suo vel ab alio vices aposto¬Iicas gerente, et hoc pro honesta et iusta causa.
(34) Siquod vicium in re due venditur notum fuerit indicetur ¬cetur emptori.
(35) Deositum auari vel argenti vel pecunie non liceat eis suscipere.
(36) Ipsa die, qua infirmus venerit vel apportatus fuerit, de peccatis suis confiteatur et comunicet.
(37) Omni secunda feria, preterquam in octavis Pasche et Pentecostes et Nativitatis Domini et Circumcisionis et Epiphanie et preterquam in festivitatibus que ad colendum pronunciantur, finita missa pro fidelibus, fiat absolutio fidelium defunctorum in cimiterio.
(38) Singulis quoque noctibus, ad minus in hospitali coram pauperibus, pro statu et pace Sancte Romane Leclesie et totius Christianitatis et pro benefactoribus et pro hiis pro quibus generalis ecclesia consuevit orare comunis fiat oratio.
(39) In regularibus horis morem neati Victoris obscrvent, nísi forte pausationes vel alie prolixitates et vigilie occasione la¬boris et paucitatis servientium, de consilio piorum et religiosorum virorum, fuerint remittende. Propter paucitatem etenîm suam tantas pausationes in psallendo facere non tenebuntur nec ita tem¬pestive surgere.
(40) In rasura similiter ordincm sancti Victorîs sequantur clerici. Laici vero barbas non radant, sed eas crescere modeste permittant. Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam) nostre concessionis et constitutionis (infringere ve ei ausu temerario contraire. Si quis autezn hoc attemptare presurnpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum). Datum (Laterani, XVI kalendas Ianuaríi, anno Incarnationîs dominice millesimo centesimo nonagesimo octavo, pontificatus no¬stri anno primo).
DATI STORICI SULLA REGOLA TRINITARIA
Il 28 gennaio 1193, durante la celebrazione della sua prima messa, S. Giovanni de Matha (1154 – 1212) ebbe una visione che gli ispirò la fondazione del primo Ordine religioso: l’Ordine della santa Trinità e degli schiavi. Il 28 gennaio 1193 è considerata la data di nascita dell’Ordine.
Un religioso trinitario anonimo, autore del Racconto in Prosa sulle origini dell’Ordine, scritto tra il 1230 ed 1240, così ci ha tramandato il soggetto della visione: “Vide Dio, nella sua maestà, che teneva per mano due uomini, uno dei quali era nero e deforme e l’altro macilento e pallido; avevano entrambe le caviglie incatenate”.
Il Racconto in Prosa, conservato, in copia degli inizi del XV secolo, nella Biblioteca Nazionale di Parigi, Codice ms. lat. 9753, fol. 10 Vo, è considerato autentico dagli studiosi che lo hanno esaminato.
Il frate francescano Tommaso D’Eccleston, in una sua opera scritta tra il 1263 ed il 1274, specifica che il soggetto principale della visione avuta da S. Giovanni de Matha era Gesù Cristo.
La scena dell’apparizione a S. Giovanni de Matha è rappresentata sul mosaico cosmatesco fatto porre nel 1210 da S. Giovanni de Matha, sul frontale della Casa di S. Tommaso in Formis sul Celio, in Roma. Sul rosone, tuttora ben conservato e visibile, è scritto: “Signum Ordinis sanctae Trinitatis et captivorum” (Stemma dell’Ordine della santa Trinità e degli schiavi). Nel mosaico è rappresentato Cristo, in vesti regali, che tiene i polsi d’uno schiavo bianco e di uno nero, le caviglie di entrambi sono incatenate.
L’immagine rappresentata nel rosone ha fatto sì che l’Ordine fosse considerato ispirato direttamente da Dio.
Nel 1210 Innocenzo III, che, come si è visto in occasione del riconoscimento dei nuovi Ordini, fu molto severo nel trattare la materia religiosa, era ancora vivete; e la Casa di S. Tommaso era nelle vicinanze del palazzo del Laterano che era la sua sede pontificia. Eppure egli non si oppose all’esposizione dell’immagine che era ben visibile all’incrocio di quattro vie ben frequentate.
La presentazione della bozza della Regola fu fatta al papa Innocenzo III subito dopo la sua elezione. Il 16 maggio 1198, il pontefice indirizzò a Giovanni de Matha la Bolla “Cum A Nobis Petitur”. In essa è scritto: “Poiché, dunque, tu diletto figlio in Cristo, fra Giovanni, Ministro, tempo fa ti presentasti a Noi e ti desti premura di manifestarci umilmente il tuo proposito, […] chiedendo che la tua intenzione fosse confermata dall’autorità apostolica”.
La Regola è stata approvata Il 17 dicembre 1198 da Innocenzo III con la Bolla “Operante divine dispositionis” nella quale è trascritto per esteso il testo.
ANALISI LETTERARIA E COMPARATIVA DEL TESTO DELLA REGOLA TRINITARIA.
La Regola Trinitaria è sintetica, è composta da un brevissimo prologo e da quaranta capitoli contrassegnati dai numeri arabi. La numerazione è postuma, non è contenuta nella Bolla pontificia dell’approvazione. I capitoli sono così divisi:
cinque lunghi: il 2 (26 righe), il 13 (14 righe), il 17 (14 righe), il 23 (24 righe), ed il 31 (15 righe); sei medi: l’11 (9 righe), il 12 (6 righe), il 16 (6 righe), il 19 (7 righe), il 30 (8 righe) ed il 39 (6 righe);
gli altri 19 sono brevi, vanno da 1 a 5 righe.
La Regola Trinitaria è contenuta in 14 pagine. Per questi dati si fa riferimento a Regola E Costituzioni Dei Frati Dell’Ordine Della Santissima Trinità, testo ufficiale edito in Roma il 21 giugno 1985.
La Regola Benedettina è formata da un lungo prologo di 50 punti e da 73 capitoli anch’essi suddivisi in punti per un totale di 104 pagine. Per questi dati si fa riferimento alla Regola di S. Benedetto, edizione Camaldoli del 1985.
La Regola Francescana non Bollata è formata da un breve prologo di 10 righe e da 24 capitoli suddivisi in 74 punti per un totale di 27 pagine. Per questi dati si fa riferimento a Fonti Francescane, stampato nel 1987 da Edizioni Francescane.
La Regola Trinitaria è analitica, segue un disegno organico e molto preciso. I primi cinque capitoli sono dedicati all’impostazione generale: contengono il nome dell’Ordine, il suo fine e la composizione dettagliata della nuova famiglia. I capitoli 6/8 sono dedicati alla divisa dei componenti ed ai mezzi di trasporto. I capitoli 10/15 parlano del cibo di tutti coloro che, in un modo o nell’altro, sono vincolati dalla Regola. I capitoli 16/18 si occupano del lavoro, il 19 riguarda il silenzio. I capitoli 20/24 sono dedicati al Capitolo: la riunione di tutti i frati nella quale sono prese le decisioni più importanti e dispensate le esortazioni ai componenti della famiglia. Un accenno al Capitolo c’è anche nel secondo capitolo, ma possiamo consideralo come una voluta puntualizzazione dell’importanza del fine primario dell’Ordine: il riscatto degli schiavi. I capitoli 25 e 26 regolamentano la cura da dedicare alla casa, che non deve prescindere dalla carità; i 27/30 interessano la figura del Ministro, sia minore che maggiore, e il 31 parla dell’ingresso nei novizi. I capitoli 32/37 sono dedicati al comportamento con gli esterni. I capitoli 37/39 riguardano la preghiera. Il capitolo 40 parla della rasatura dei religiosi.
La Regola Trinitaria è dettagliata. In essa sono espressi in maniera chiara lo scopo ed il fine della Casa della santa Trinità e degli schiavi.
Lo scopo dell’Ordine è di onorare, seguendo le orme del Vangelo, la Trinità: il brevissimo prologo recita: “Nel nome della santa ed individua Trinità”. Ed alla Trinità è dedicato il luogo nel quale i frati devono vivere: “Casa della santa Trinità” (cap. 1); ed i luoghi dove essi devono pregare: “Tutte le chiese di questo Ordine siano intitolate al nome della santa Trinità” (cap. 3).
Il fine dei frati della Casa della Trinità è specificato nel 2 capitolo. In questo è sancito in maniera chiara e vincolante come devono essere impiegati tutti i beni dell’Ordine: devono essere divisi in tre parti uguali, con due: “compiano opere di misericordia” e provvedano al sostentamento dei membri della Casa; la terza parte, invece: “sia riservata per la redenzione degli Schiavi”.
La prima redenzione fu operata, probabilmente, da S. Giovanni de Matha insieme ad uno o più religiosi, come si legge nella lettera dell’8 marzo 1199 d’Innocenzo III a Miramolino re del Marocco.
Le opere di misericordia venivano compiute negli ospizi annessi alle Case. Di essi nella Regola c’è solo un cenno nel capitolo 17, in compenso però c’è la Bolla concistoriale del 21 giugno 1209, firmata da Innocenzo III e da 14 cardinali, con la quale il papa prende sotto la sua protezione gli 11 ospizi di proprietà dell’Ordine.
La Regola trinitaria è religiosa, nel senso che coloro che la scrissero avevano sempre presente la Sacra Scrittura in generale ed il Vangelo in particolare. Anche se in tutta la Regola la Sacra Scrittura, a differenza di quanto abbiano fatto S. Benedetto e S. Francesco, e citata una sola volta, nel capitolo 18 nel quale è riportata una frase di san Paolo.
Il motivo di questi tre modi di comportarsi è spiegato dalla personalità e dal periodo in cui vissero i tre personaggi in causa. San Benedetto è vissuto nel periodo di passaggio tra il paganesimo ed il cristianesimo, voleva quindi inculcare la nuova dottrina nella mente dei monaci. San Francesco era un gaudente che, all’improvviso, scoprì i valori spirituali delle sacre scritture e vi attinse a piene mani.
ANALISI CRITICA DELLA REGOLA TRINITARIA.
La Regola Trinitari non ha avuto un unico autore.
Innocenzo III nella lettera, datata 8 marzo 1199, con la quale presenta a Miramolino, re del Marocco, i primi redentori di schiavi trinitari, così si esprime: “[…] alcuni uomini ispirati da Dio, al novero dei quali appartengono i latori della presente, […] hanno composto una Regola”.
Il papa, nella Bolla del 17 dicembre 1198, termina la lettera di presentazione della Regola, scrivendo: “[…] insieme a quanto, secondo la nostra disposizione e la tua richiesta, o figlio, Ministro, abbiamo creduto di dovervi aggiungere”.
L’autore del Racconto in Prosa scrisse che S. Giovanni de Matha in seguito alla visione del 28 gennaio 1193 “[…] più presto che poté, intraprese il viaggio alla volta di Roma, mentre procedeva giunse in una località denominata Cervofreddo”, dove vivevano quattro eremiti”.
Fra Roberto Gaguin (1433 – 1501), che oltre che Ministro Generale dell’Ordine dal 1473 al 1501 fu anche un insigne letterato, nella sua opera letteraria del 1497 Annali delle gesta dei Franchi, inserì un suo scritto del 1492 titolato Istitutio sive fundatio Ordinis SS. Trinitatis nel quale scrisse: “Vivendo, però, in modo libero, senza una determinata regola e al di fuori d’ogni legittima istituzione, e temendo d’incorrere in errore per non saper resistere al personalismo, per dare a se stessi una propria legislazione furono avvertiti per tre volte in sogno da un divino messaggero affinché andassero dal romano pontefice per accettare delle sicure norme di vita regolare”.
Si può affermare, in conclusione, che la Regola Trinitaria fu scritta a Cervofreddo tra il 1193 ed il 1198 da S. Giovanni de Matha, il quale s’avvalse della collaborazione di Felice de Valois con la supervisione d’Innocenzo III.
La Regola Trinitaria è la prima Regola propria. Ne fa fede l’epitaffio fatto porre sulla sua tomba di S. Giovanni de Matha in S. Tommaso in Formis. L’epitaffio è stato divelto nel ‘600 da due religiosi trinitari e trafugato in Spagna insieme ai resti mortali del santo; ora è conservato nel museo archeologico di Madrid. Questo è il testo dell’epitaffio, tradotto dal latino:
“NELL’ANNO DELL’INCARNAZIONE DEL SIGNORE MCLXXXXVII DURANTE IL PRIMO ANNO DEL PONTIFICATO DEL SIG. INNOCENZO TERZO. IL 17 DICEMBRE (XV K IA) È ISTITUITO PER VOLONTÀ DI D. L’ORDINE DELLA ST. TRINITÀ E DEGLI SCHIAVI DA FRA GIO. CON REGOLA PROPRIA A LUI (sibi) CONCESSA DALLA SEDE APOSTOLICA. IL MEDESIMO FRA GIOVANNI È STATO SEPOLTO IN QUESTO LUOGO NELL’ANNO DEL SIGNORE MCCXIII NEL MESE DI DICEMBRE NEL GIORNO XXI”.
Nel brano ci sono tre errori, due storici ed uno ortografico. L’Ordine è stato approvato il 17 dicembre 1198, non 17 dicembre 1197. In quella data Innocenzo non era ancora papa. L’errore grammaticale consiste nell’uso del termine “sibi” al posto di “ei”. Questi errori inducono a credere che l’epitaffio sia stato scritto qualche decennio dopo la morte si S. Giovanni da qualche frate della seconda o terza generazione, formato religiosamente e culturalmente a Cervofreddo. Quella Casa è stata sempre il centro formativo delle nuove reclute dell’Ordine, anche quando tra il 1208 ed il1217, con la morte di Giovanni l’Inglese, successore di S. Giovanni de Matha, la residenza del Ministro Generale fu spostata nella Casa di S. Tommaso in Formis in Roma. L’errore circa l’anno dell’approvazione della Regola (1197) è stato commesso anche da Gaguin, da Giacomo Bourgeois, un religioso trinitario vissuto nel secolo XVI, e da Benedetto Gononio, un monaco celestino vissuto anch’egli nel secolo XVI. Tutti scrissero sull’Ordine attingendo a fonti che risalivano alla II metà del XIII secolo; fonti, a dire degli stessi scrittori attinte da documenti custoditi negli archivi di Case trinitarie del centro nord della Francia. L’uso errato del termine (sibi) lo si trova anche in un documento del monaco cistercense Alberico, residente nell’abbazia delle Tre Fontane a Chalon-sur-marne, sita nelle vicinanze di Cervofreddo, che tra il 1230 ed il 1240 scrisse nel Cronicon: “Durante il primo anno del pontificato d’Innocenzo III è nato per opera di un certo Maestro Giovanni di Francia, l’Ordine dei frati della casa della santa Trinità, alla cui opera collaborò (cooperante sibi, nel testo latino), anche il papa”. La Regola Trinitaria è stata innovativa nell’ordinamento ecclesiastico, e non solo per quanto riguarda il clero. Essa ha abbinato la vita contemplativa alla vita attiva. La prima, tipica dei monaci, consiste essenzialmente nella preghiera comunitaria, la recita quotidiana delle ore canoniche e la meditazione su un argomento di materia religiosa. La seconda, tipica del clero secolare, consiste essenzialmente nell’apostolato attivo presso il popolo dei fedeli. La Regola Trinitaria impone, sia pure con qualche limitazione, la vita contemplativa: “Nelle ore canoniche osservino la consuetudine del beato Vittore, a meno che pause, altre prolissità ed uffici notturni non debbano essere tralasciati, su consiglio di uomini pii e devoti, per il lavoro e la scarsità di quelli che svolgono il servizio. Per il loro piccolo numero infatti, non sono tenuti a fare pause tanto lunghe nel salmeggiare, né alzarsi tanto presto” (cap. 39). I frati delle Case della Trinità potevano superare le sette unità (cap. 4). La Regola Trinitaria impone anche il lavoro ad ogni singolo frate: “Nessun frate, laico o chierico, sia possibilmente senza una sua mansione. Ma se qualcuno non volesse lavorare pur essendone in grado, lo si obblighi a lasciare il suo posto, poiché l’Apostolo dice: “chi non vuol lavorare, neppure mangi”. Questa unica citazione della sacra scrittura nella Regola, è presa dalla seconda lettera di S. Paolo ai tessalonicesi (capitolo 3, versetto10). Anche la Regola Benedettina, con il motto “Ora et labora”, impone ai monaci di lavorare, ma il lavoro dei monaci inizia e finisce esclusivamente all’interno del monastero: la coltivazione dei loro campi o la trascrizione di opere letterarie, quella svolta dagli amanuensi. Il lavoro dei frati della Casa della Trinità è rivolto verso persone che non fanno normalmente parte della loro comunità: gli schiavi, gli ammalati ed i pellegrini. Ma la Regola Trinitaria è stata innovativa anche nella relazione tra clero e laici. Qui il termine laico indica una persona non consacrata con i tre voti, la medesima Regola parla anche di frati laici, religiosi consacrati con i voti ma non ordinati sacerdoti. I laici sono stati espressamente voluti dai fondatori dell’Ordine quali stretti collaboratori nella gestione delle Case della santa Trinità e degli schiavi, e con pieno diritto: “Tutti i beni da qualunque parte provengono lecitamente, li dividano in tre parti uguali; ed in quanto due parti saranno sufficienti, compiano con esse opere di misericordia, provvedendo insieme e in giusta misura al proprio sostentamento e a quello dei domestici, che per necessità hanno a servizio” (cap. 2). I laici nelle Case della Trinità non erano collaboratori esterni e salariati, ma persone che vivevano nelle medesime Case dei religiosi. Ai laici è affidata una mansione importante e delicata: “Gli infermi dormano e mangino da parte; alla loro assistenza sia deputato qualche converso laico o chierico, che procuri loro le cose necessarie e le somministri come devono essere somministrate” (cap. 16). Questo capitolo ci mette al corrente di un’altra entità delle case trinitarie, i chierici conversi. Erano sacerdoti non religiosi, magari insoddisfatti del loro stato o impediti a svolgere le loro mansioni, che si convertivano ad una nuova causa, dedicavano la vita al servizio degli ammalati, che potevano essere religiosi trinitari, schiavi redenti, cristiani o musulmani, o persone del circondario che i parenti non potevano assistere o curare. La Regola Trinitaria ha introdotto il concetto di volontariato già otto secoli fa. Un’altra innovazione portata dalla Regola Trinitaria nell’ordinamento ecclesiastico è la pratica della povertà. Il voto di povertà era imposto ai monaci già nella Regola Benedettina e sarà imposto in seguito anche dalla Regola Francescana, che lo idealizzerà quasi a livello di mito. S. Francesco, detto anche il Poverello d’Assisi, chiama il frutto di questo voto: Sorella Povertà. La Regola Benedettina parla della povertà dei monaci in un contesto ampio, nel capitolo 58 titolato: L’accettazione dei fratelli, in due punti, il 24: “Se il candidato è proprietario di beni, o li distribuisca prima ai poveri, o con donazione fatta legalmente li ceda al monastero, senza riservare per sé assolutamente nulla”; il 25: “sapendo bene che da quel giorno in poi non sarà più padrone neppure del proprio corpo”. La Regola Trinitaria parla della povertà, che accosta agli altri due voti della vita religiosa, in un brevissimo capitolo, il primo: “I frati della casa della santa Trinità vivano sotto l’obbedienza del prelato della loro casa, che si chiamerà Ministro, in castità e senza nullo di proprio”. Anche la Regola Francescana dedica alla povertà il primo capitolo in maniera simile a quella Trinitaria: “La regola e vita dei frati è questa, cioè vivano in obbedienza, in castità e senza nulla di proprio”. Alla formulazione dei tre voti, segue nel medesimo capitolo, per fare un confronto con Cristo, la citazione per esteso di quattro brani del Vangelo. Ma la peculiarità, specifica e tutta propria, della Regola Trinitaria a proposito della povertà, è che essa era professata e vissuta dai frati con assiduità quotidiana al servizio della carità verso il prossimo emarginato. Il secondo capitolo della Regola è molto dettagliato in proposito: “Tutti i beni, da qualunque parte provengano lecitamente, li dividano in tre parti uguali; ed in quanto due parti saranno sufficienti, compiano con esse opere di misericordia, […]. La redenzione schiavi avveniva con meno frequenza; essa richiedeva impegni numerosi e pesanti ed era compiuta una o al massimo due volte all’anno da due o tre frati. La Regola Trinitaria, benché scritta per i religiosi, contiene molti valori sociali che riguardano i laici, anche dei giorni nostri. Il primo di questi valori è il senso della giustizia. Per quanto riguarda la giustizia sociale: l’equa suddivisione della ricchezza prodotta dal concorso degli uomini, la Regola Trinitaria l’ha voluta vincolando i frati delle Case della Trinità ad interessarsi alle persone più emarginate: gli schiavi, i poveri e gli ammalati. La Regola Trinitaria ha previsto anche la giustizia che regola i rapporti interpersonali diretti, sia nell’ambito interno delle Case, sia nell’ambito ad esse esterno. “Se per necessità della casa si dovesse contrarre qualche debito, questo sia prima proposto ai frati in capitolo, e sia fatto con il loro consiglio e consenso, per evitare così sospetti e mormorazione” (cap. 25). “Se qualcuno avesse arrecato danno ai beni della casa e fosse necessario ricorrere al giudice, non lo si faccia prima che egli venga ammonito con carità, in primo luogo dai frati e poi similmente da altri vicini” (cap. 26). “Se in una cosa messa in vendita è stato notato qualche difetto, lo si indichi al compratore” (cap. 34). Una altro valore sociale espresso nella Regola Trinitaria riguarda la figura dell’autorità. Il termine autorità indica le persone preposte democraticamente al governo ed alla guida di una società. La società è un’aggregazione di persone che si riconoscono in un ordinamento giuridico e mettono insieme le loro forze e capacità per raggiungere un fine comune.
La Regola Trinitaria ha delineato molto dettagliatamente la figura dell’Autorità, i suoi compiti ed i suoi doveri verso i suoi amministrati, ma anche i doveri degli amministrati verso l’autorità. “I frati della casa della Santa Trinità vivano sotto l’obbedienza del prelato della loro casa, che si chiamerà Ministro, in castità e senza nulla di proprio” (cap.1). L’Ordine della Santa Trinità è un’aggregazione di persone, i frati, che si riconoscono nella Regola Propria ed hanno un prelato, il Ministro. Il termine ministro deriva dal verbo latino “ministrare” che si traduce in servire, amministrare. “I frati in una medesima casa possono essere tre chierici e tre laici, e, inoltre, uno che sia il procuratore – il quale, come si e detto, non sia chiamato procuratore, ma Ministro: per esempio: fra A., Ministro della casa della Santa Trinità – al quale i frati devono promettere e prestare obbedienza”(cap. 4). “L’elezione del Ministro sia fatta per comune deliberazione dei frati, e non si elegga secondo la dignità dei natali, ma secondo il merito della vita e la dottrina della sapienza” (cap. 27). “Il Ministro provveda fedelmente a tutti i suoi frati come a se stesso” (cap. 5). “Il Ministro provveda con premura ad osservare in tutto i precetti della Regola, come gli altri frati” (cap. 29).. “Se è possibile, ogni domenica nelle singole case il Ministro tenga il capitolo con i frati, e frati al Ministro e il Ministro ai frati rendano conto fedelmente degli affari della casa e delle cose date alla casa e ai frati, affinché sia destinata la terza parte alla redenzione degli schiavi” (cap. 20). “Se dopo essere stato eletto egli meritasse di essere deposto per qualche colpa, sia deposto dal Ministro maggiore, dopo aver convocato tre o quattro Ministri minori, e al suo posto sia messo un altro che ne sia degno. Se però per la distanza dei luoghi o per altra ragionevole causa il Ministro maggiore non potesse fare questo, affidi l’incarico a dei Ministri minori più timorati; e ciò che essi avranno fatto, sia ritenuto ratificato dall’autorità del maggiore. Se poi per colpe gravi fosse da riprendere o da deporre il Ministro maggiore, ciò sia fatto da quattro o cinque Ministri del medesimo Ordine tra i più timorati, che però devono essere eletti a tale scopo dal capitolo generale” (cap. 30). Dalla lettura di questo ultimo capitolo apprendiamo che gli autori della Regola hanno voluto l’Ordine come una federazione, altro concetto moderno di società. Prima della nascita della Casa della Trinità, ogni monastero era completamente autonomo. L’Ordine della santa Trinità e degli schiavi è nato come un’aggregazioni non solo di persone, ma anche di case, ognuna con un’autorità ed un’autonomia propria, che si riconoscono in un autorità comune: il Ministro Generale, con una sede propria. In pochi anni la federazione dell’Ordine diventò globale, oltrepassò i confini della Francia, dove era nato. Ciò è testimoniato da alcune Bolle di Innocenzo III. In quella del 1204 il papa prende sotto la protezione della Sede apostolica le Case fondate in Francia ed in Spagna, citandole una ad una. In un’altra del 1209 conferma la protezione delle case citate in quella del 1204 e ne prende altre nuove, fondate nel regno d’Aragona ed in Italia, quella di S. Tommaso in Formis a Roma. La Regola Trinitaria e la mendicità degli ordini religiosi, argomento tuttora trattato nelle scuole. La mendicità è l’effetto diretto del voto di povertà, che impone ai religiosi ed alle loro dimore di non aver nulla di proprio; sostentarsi, i religiosi erano costretti a vivere d’elemosina. L’Enciclopedie Wikipedia, molto consultata per le ricerche storiche, attribuisce la paternità della mendicità a S. Domenico. Il dato non è esatto, l’Ordine Domenicano è nato qualche anno dopo quello dei Francescani, nel 1215 il primo, nel 1210 il secondo. La medesima enciclopedia, nella lunga lista degli Ordini mendicanti, pone l’Ordine Trinitario, benché sia stato il primo ad essere fondato, negli ultimi posti. Nella Regola Trinitaria si trovano solo due accenni alla mendicità. Il primo è nel capitolo 2: “[…] Quando però fossero stati dati, o avessero avuto per iniziativa propria, panni, calzature o cose simili di poco conto, d’uso necessario, che non conviene vendere o conservare, non se ne faccia la divisione, a meno che non sia parso conveniente farlo al Ministro dei frati”. La frase “o avessero avuto per iniziativa propria” potrebbe essere attribuito al fatto che i frati della casa della Trinità chiedessero l’elemosina. Il secondo è nel capitolo 13: “[…] Ma se si sono messi in viaggio per redimere gli schiavi, tutto quello che viene loro dato, detratte le spese, devono impiegarlo totalmente per la redenzione degli schiavi”. Il riferimento alla mendicità potrebbe essere nella frase “tutto quello che viene loro dato”. Di contro, nella Regola si parla di donazioni e di acquisti; e di donazioni, ed anche cospicue, l’Ordine ne ha avute sin dalle sue origini a causa del suo fine, la redenzione degli schiavi. Nella bolla del 16 maggio 1198, che precede di sette mesi quella dell’approvazione della Regola, Innocenzo III prende sotto la protezione della Santa Sede la Casa di Cervofreddo, donata dalla contessa Margherita di Borgogna, la Casa e la chiesa fondate da Roberto de Planels e la Casa di Borgo Regina, in Parigi, donata dalla nobildonna Maria Panateira. Questo vuol dire che l’Ordine è entrato in possesso di beni ancor prima della sua approvazione ufficiale. La Regola Francescana dedica alla mendicità un intero capitolo, il IX che titola: Del Chiedere L’Elemosina. Di detto capitolo riporto il primo punto, per intero, e l’inizio del quarto capoverso del punto 31. [29] “Tutti i frati si impegnino a seguire l’umiltà e la povertà del Signore nostro Gesù Cristo, e si ricordino che nient’altro ci è consentito di avere, di tutto il mondo, come dice l’apostolo, se non il cibo e le vesti, e di questo ci dobbiamo accontentare” (S. Paolo, 1 Tm. 6,8). [31] “E quando sarà necessario, vadano per l’elemosina”. “E l’elemosina è l’eredità e la giustizia dovuta ai poveri; l’ha acquistata per noi il Signore nostro Gesù Cristo”. La paternità della mendicità degli ordini religiosi spetta quindi a S. Francesco d’Assisi. L’Ordine della santa Trinità ha però un’altra paternità strettamente legata alla povertà: la non tesaurizzazione dei suoi beni. I Francescani ed i Domenicani, tanto per citare i più conosciuti, hanno utilizzato gli introiti delle offerte anche per costruire conventi e chiese adornati da capolavori artistici usciti dal pennello di sommi maestri quali Cimabue e Giotto, consegnando all’umanità stupendi tesori. I frati della casa della santa Trinità erano vincolati dalla Regola, oltre che dalla condivisione dei beni con le frange più emarginate dell’umanità, a non costruire chiese di lusso, come è scritto nel capitolo 3.
S. FELICE DE VALOIS E LA REGOLA TRINITARIA.
Per capire meglio La Regola Trinitaria, non si può prescindere di parlare della figura di S. Felice de Valois (1150 – 1212). Egli ha dato un forte contributo alla sua stesura. S. Felice per più di sette secoli è stato considerato dalla tradizione cofondatore dell’Ordine della santa Trinità. Negli ultimi tempi la sua figura è andata sempre più sbiadendo. Questo stato di cose è da attribuirsi a due fattori.
I religiosi trinitari, sin dalla loro origine, hanno impegnato il loro tempo e le loro risorse alla redenzione degli schiavi ed alle opere di misericordia; non hanno avuto quindi tempo per sviluppare una loro storiografia ordinata, come hanno potuto fare i religiosi di altri Ordini contemporanei. Eppure sono sempre esistite tante notizie notarili e narrazioni di scrittori esterni all’Ordine collegate alle sue origini ed alla figura di S. Felice de Valois. Molte di quelle notizie giacevano dimenticate negli archivi delle Case della Trinità o, dopo la soppressione degli ordini religiosi, nel XIX secolo, negli archivi nazionali di alcuni Paesi europei. All’inizio del 1600 il gesuita belga J. Bolland iniziò a scrivere l’opera letteraria “Acta Sanctorum”, una compilazione critica dei documenti dei santi più conosciuti. Alla sua morte, nel 1643, altri religiosi del suo Ordine proseguirono la sua opera e furono chiamati Bollandisti, dal suo cognome. Nel 1894 furono pubblicate le notizie riguardanti le origini dell’Ordine Trinitario e dei suoi fondatori. In esse i Bollandisti hanno riservato all’argomento un trattamento affatto benevole mettendo in dubbio perfino documenti pontifici già noti ed accertati. A cavallo tra l’800 ed il ‘900 lo storico Paul Deslandres fece delle ricerche sulle origini dell’Ordine portando alla luce documenti sino ad allora sconosciuti. Anch’egli ebbe, almeno inizialmente, un atteggiamento ostile. Ai Bollandisti ed a Deslandres fecero riferimento altri storici e scrittori. Dagli scritti di costoro la figura di S. Felice ne uscì quasi distrutta. Tutto ciò provocò una forte reazione in seno all’Ordine, che fece capire che era necessario dedicare energie e denari anche alla propria storia se si desiderava avere il riconoscimento dovuto. P. Antonino dell’Assunta e P. Ignazio Marchionni, entrambi Ministri Generali dell’Ordine, nella prima metà del ‘900, per rispondere a quegli scrittori compilarono liste di documenti storicamente accertai. Il lavoro di P. Antonino, Les Origines De L’Ordre De La Tres Sainte Trinité d’Apres les Documents, è stato pubblicato a Roma nel 1925; quello di P. Ignazio, Note Sulla Storia Delle Origini Dell’Ordine Della SS. Trinità, è stato pubblicato a Roma nel 1973. Nella seconda metà del secolo scorso tre ricercatori storici trinitari: P. Juan Pujana, spagnolo; P. Joseph Groos, americano; e soprattutto P. Giulio Cipollone, italiano, hanno trovato e pubblicato altri documenti sulle origini dell’Ordine, che hanno corretto e smentito le tesi sostenute dai summenzionati storiografi e scrittori non trinitari. Questi tre ricercatori Trinitari, ligi al rigore scientifico della ricerca, non hanno però fatto granché per rivalutare in pieno S. Felice; la sua figura è rimasta appannata anche in seno all’Ordine, tanto che il santo non n’è più considerato cofondatore. Analizzando i documenti riguardanti Di S. Felice, e mettendoli a confronto con la plurisecolare tradizione dell’Ordine se ne ricava una figura ricca ed interessante. Queste sono le notizie più interessati pervenuteci dalla tradizione su S. Felice.
S. Felice è nato nel 1150, nella contea di Valois in Francia. Ha partecipato alla terza Crociata (1189-92). Disgustato per il comportamento dei soldati cristiani, lasciò la Terra Santa, si fece sacerdote e si ritirò nella radura di Cervofreddo, una località a 80 chilometri a nord di Parigi. A Cervofreddo all’inizio del 1193 lo raggiunse, dopo la visione di Cristo tra due schiavi, S. Giovanni de Matha per fondare l’Ordine e scrivere la Regola dei frati della Trinità e degli schiavi. E questa è documentazione collegabile direttamente o indirettamente al ruolo di S. Felice nella nascita sell’Ordine e nella scrittura della Regola. Il monaco Alberico nel Cronicon ci mette al corrente che il Maestro Giovanni di Francia “stabilì la sua prima dimora a Cervofreddo, nei pressi di Wandeluz, nei possedimenti di un soldato Ruggero, miracolosamente liberato ad Aleppo”. In questo brano troviamo il primo collegamento tra Cervofreddo, le crociate e la schiavitù. Quello era il periodo delle crociate, ed Aleppo era in pieno territorio dove i cristiani ed i musulmani si combattevano. Il soldato Ruggero era, con ogni probabilità un feudatario della contessa Margherita di Borgogna, che in seguito donerà in perpetuo all’Ordine tutto il vasto territorio di Cervofreddo. Nel Racconto in Prosa l’autore narra che Giovanni il Provenzale, dopo aver avuto la visione di Dio con i due schiavi, uno nero e l’atro bianco, con i polsi e le mani incatenati, e dopo essersi consultato con il vescovo di Parigi e l’abate di S. Vittore, si recò “più presto che poté” a Cervofreddo, dove vivevano quattro eremiti. Ancora un legame tra Cervofreddo e la schiavitù. Roberto Gaguin, nella narrazione del 1492 Istitutio Sive Fundatio Ordinis SS. Trinitatis, riporta che Giovanni de Mata (sic), “Pregava in continuazione Dio affinché gli indicasse un uomo, amante della solitudine, presso il quale potesse vivere ritirato, avendo avuto notizia di un anacoreta che viveva a Cervofreddo, vi si recò e s’imbatté in Felice l’eremita. Trovato colui che cercava, Giovanni lo salutò religiosamente”. Gaguin, a suo stesso dire, per i suoi lavori letterari, ha consultato gli archivi delle case trinitarie della Francia, soprattutto quelli della casa di S. Maturino, in Parigi, dove risiedeva. Ancora il Racconto in Prosa ci mette al corrente di un altro particole importante a proposito dei quattro eremiti: “I quali, allietati per lo scalpore (suscitato dalla visione), ed intravedendo la possibilità (che essa) potesse dare origine ad un ideale e ad un Ordine, offrirono di sottomettere a Dio e all’Ordine se stessi ed i loro averi”. Giacomo Bourgeois ci mette al corrente di cosa facevano Giovanni, Felice e gli altri tre eremiti a Cervofreddo tra il 1193 ed il 1198 con quegli “averi”: “A coloro che andavano da loro somministravano, con l’opera e con la parola, il cibo della salvezza”. La frase di Bourgeois dà la risposta all’ipotetica domanda che potrebbe sorgere leggendo la frase del Racconto in Prosa che parla dei “beni” dei quattro eremiti di Cervofreddo. Cosa ci facevano gli eremiti, che di solito scelgono la povertà assoluta con degli averi? Compivano opere di misericordia presso la popolazione circostante la loro dimora. Le opere di misericordia saranno sancite nella Regola. Ricapitolando: il Maestro Giovanni di Francia, dopo la visione di Cristo tra due schiavi, che dà una risposta all’interrogativo di come spendere la sua vita, si recò in tutta fretta a Cervofreddo per incontrare una persona che l’aiutasse a fondare un Ordine religioso. In quella località trovò l’eremita Felice il Valesiense in compagnia di altri tre eremiti. L’incontro provocò felicità a Giovanni e riempì d’entusiasmo i quattro, che misero se stessi ed i loro averi a disposizione del progetto di Giovanni. Il progetto in quattro anni darà vita all’Ordine Casa della Trinità, che dovrà riscattare gli schiavi, e compiere opere di misericordia. Giovanni, che era docente (Maestro) di teologia a Parigi dove aveva a disposizione amici giuristi esperti, per fondare un’istituzione riguardante il riscatto degli schiavi, si reca da Parigi a Cervofreddo per cercare l’eremita Felice. In nessuna delle due località, distanti dal mare, il problema della schiavitù era molto sentito, lo era viceversa nei paesi lungo le coste. Da ciò si deve trarre una prima deduzione: almeno Felice il capo carismatico del gruppo, era un esperto del problema della schiavitù. Questa conoscenza, a meno ché non lo si voglia considerare uno schiavista, ed avendo vissuto sempre lontano dal mare, non gli poteva venire che dalla partecipazione ad una crociata. Dal 1193 alla fine del 1197, il periodo di tempo necessario a scrivere di sana pianta la Regola, S. Giovanni de Matha visse stabilmente a Cervofreddo insieme a S. Felice e agli altri tre eremiti. Solo in seguito si recherà a Parigi per consultarsi con il vescovo della città e l’abate di S. Vittore e ricevere le lettere di raccomandazioni per il papa. A Cervofreddo, in quel periodo, i cinque che vi abitavano, compivano anche opere di misericordia. La seconda deduzione è che, almeno S. Felice, abbia contribuito direttamente e personalmente alla stesura della Regola e quindi alla fondazione dell’Ordine che, a stesso dire di Innocenzo III, fu fondato da più persone. Moltissime pagine di storia sono state scritte ricorrendo al metodo deduttivo, e sono riconosciute.
Attuale nome dell’Orine
L’Illuminismo nel XIX secolo provocò in tutta l’Europa due fenomeni che riguardarono direttamente l’Ordine della santa Trinità e degli schiavi: l’abolizione ufficiale della schiavitù e la soppressione degli ordini religiosi. Con la rinascita, alla fine di quel secolo, degli ordini religiosi, l’Ordine della santa Trinità, mutò il nome in Ordine della SS. Trinità (O SS T). L’ultima redenzione di schiavi dell’ordine trinitario fu compiuta nel Benadir da P. Leandro Barile il 27 aprile 1904. Il missionario ha riscattato una famiglia di dieci persone.
Francesco Citriniti
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